AssoAmbiente

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2026/147/SAEC-REN/LE

Pubblicata nella sezione "AVVISI" del portale RENTRi e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali la comunicazione di cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale.

In sostanza l’evento di cui all’avviso del 13 febbraio 2026 alle ore 09:00 (cfr. circolari Assoambiente n. 074/2026 e 081/2026), che ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRi, è da considerarsi chiuso e, pertanto, a decorrere dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dall'Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.

Sul punto si precisa che resta, in caso di indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore, la possibilità di far ricorso alle misure di sicurezza previste dall’Allegato 2 al Decreto direttoriale n. 25/2026 (cfr. circolare Assoambiente n. 059/2026) che disciplinano le due seguenti situazioni a seconda del momento in cui si verifica l’indisponibilità temporanea di connettività:

  • all’emissione del FIR: in tal caso il FIR può essere emesso cartaceo;
  • nelle fasi successive: in tal caso il trasportatore (o il destinatario) gestisce il FIR, emesso digitale, in formato cartaceo. 
     

Per entrambe le fattispecie l’operatore che rileva l’indisponibilità dovrà: 

  • annotare nella stampa del FIR digitale la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”;
  • inviare via PEC a: dit.rentri@pec.it la dichiarazione di indisponibilità temporanea prevista dall’Allegato 2 entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
     

Relativamente al regime transitorio dal 14 aprile al 15 settembre 2026, come riportato nella Sezione News del portale RENTRi, considerato che la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (cfr. circolare Assoambiente n. 097/2026) prevede che dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, gli iscritti al RENTRI possono, alternativamente, emettere il FIR nelle seguenti modalità:

  • digitale: che resta digitale fino all'accettazione. Pertanto:
    • trasportatore e destinatario lo dovranno gestire digitalmente;
    • la stampa non sostituisce il FIR digitale;
    • è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi da parte di tutti i soggetti della filiera e secondo le seguenti tempistiche (previste dai punti 12.5.1 e 13.5.6 del DD n. 143/2023 «Modalità operative» ed identiche a quelle previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico):
      • per i produttori/detentori almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
      • per chi effettua raccolta e trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
      • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
    • Il destinatario è tenuto a restituire copia completa del FIR digitale entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto (punto 9.5.3 del DD n. 143/2023 «Modalità operative») e la restituzione è obbligatoria sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi e sia in caso di respingimento (parziale o totale) del rifiuto al fine di consentire al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 152/06.      
  • cartaceo: gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. Si ricorda in merito che:
    • la scelta della modalità cartacea/digitale spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve utilizzare la stessa modalità;
    • il trasportatore è tenuto a trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (ad es.: intermediari), la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario;
    • dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti i produttori/detentori:
      • di rifiuti pericolosi;
      • di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
         

Per ogni approfondimento in merito al dettaglio delle modalità operative di gestione dei FIR fino al 15 settembre si rinvia al file allegato alla news sopra richiamata, disponibile qui.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.

» 01.04.2026

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